Quarantena vaccinati

COVID-19 – Estensione Green Pass rafforzato e quarantena per i vaccinati

Andrea CapobassoLegislazione

COVID-19 – Estensione Green Pass rafforzato e quarantena per i vaccinati – Il Decreto Legge del 29 dicembre 2021
prevede nuove misure in merito:
– all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione)
– le quarantene per i vaccinati.

GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
-centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
-centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso

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