Installatori impianti: chiarimenti su installazione di stufe, caminetti e canne fumarie

Andrea CapobassoInstallazione e impianti

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, il 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellet,ecc. sono da considerare “ impianti termici” e di fatto li assimila agli impianti di riscaldamento a gas relativamente ai requisiti di sicurezza, perciò la loro  installazione rientra a tutti gli effetti nel DM 37/08. Innanzi tutto occorre specificare che per “impianto termico” per riscaldamento si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore.
Di fatto l’impianto termico di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 1. comma 2 lettera c).
Perciò, sia la costruzione delle canne fumarie, sia l’installazione di caminetti,stufe ecc, deve essere fatta da imprese iscritte alla CCCIA come da DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c).
In particolare le canne fumarie devono essere progettate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto termico.
Invece l’attività di mera pulizia e la manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, che non modifichi gli elementi dell’impiantistica di evacuazione dei prodotti della combustione non è soggetta ad alcuna abilitazione.
 

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