La Rai torna sul luogo del delitto richiedendo il pagamento del Canone alle imprese
Due anni fa ci avevano già provato, esigendo il pagamento indistinto del canone speciale da tutte le imprese. Ma la reazione del mondo produttivo e delle associazioni, Cna in testa, l’aveva costretta alla marcia indietro “Ora la Rai ritenta il colpaccio – ha dichiarato Il Presidente Nazionale CNA Daniele Vaccarino – imponendo un balzello su strumenti di lavoro che gli imprenditori, trattati come bancomat, non utilizzano sicuramente per guardare i Mondiali di calcio. Forse hanno ragione quanti vedono in questa mossa di Viale Mazzini un tentativo di fare cassa con facilità e di attutire, con grassi interessi, il previsto taglio di 150 milioni al contributo pubblico. Chiediamo al Governo e al Parlamento di imporre il blocco immediato dell’odioso provvedimento adottato dalla Rai, dell’invio dei bollettini e soprattutto del pagamento indiscriminato del nuovo canone”.
Il problema è identico a quello sorto nel 2012 e già chiarito da un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 22 febbraio 2012 (le imprese associate possono chiederci copia della circolare), a seguito di una dura presa di posizione della CNA e di Rete Imprese Italia. La circolare del Ministero escludeva dall’obbligo del pagamento tutti gli strumenti (PC, apparecchi di videosorveglianza, monitor, smartphone, tablet, ecc..) privi di sintonizzatore per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive. In merito alla richiesta della RAI del pagamento del canone di “Abbonamento speciale alla televisione”, consigliamo di provvedere al pagamento solo quando si ha ovviamente un televisore o se si dispone di computer muniti di sintonizzatore; in tali casi il pagamento del canone speciale ed il numero del relativo abbonamento sarà indicato nella prossima dichiarazione dei redditi. Non sono soggetti al pagamento i normali computer (non dotati quindi di sintoinizzatore tv), usati nelle quotidiane attività dell’impresa, neanche se hanno il collegamento a internet. Non e’ quindi cambiato nulla rispetto a due anni fa e pertanto l’obbligo rimane in vigore solo per quegli strumenti che possono ricevere le trasmissioni radiotelevisive in quanto dotati di relativo sintonizzatore. A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, si ricorda che sono inoltre esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva.
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