CREDITI VERSO LO STATO

Luigi MeiLegislazione

L’articolo 9 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, “Decreto Anticrisi”, prevede l’opportunità per le imprese che hanno accumulato crediti verso la Pubblica Amministrazione di cedere, pro soluto, i suddetti crediti a banche o intermediari finanziari. La normativa si riferisce esclusivamente all’anno 2009.
3-bis. “Per l’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bise 77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo’ essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilita’ del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.”
Tale nuova operatività consentirà alle imprese creditrici di monetizzare il proprio credito e così disporre di nuova liquidità per finanziare nuovi progetti ed attività. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali possono presentare all’Ufficio di Ragioneria dell’Amministrazione debitrice, entro il 31 dicembre 2009, istanza di certificazione del credito compilando il modello 1 allegato al Decreto (allegato 1). A questo punto l’amministrazione debitrice dovrà, entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, indicare nel modulo di certificazione l’ammontare complessivo del credito, quindi verificare se questo è certo, liquido ed esigibile, ed in caso contrario dovrà esplicitarne le ragioni. Inoltre, per ciascun credito dovrà poi certificare se questo risulta iscritto nel conto dei residui passivi e se trova copertura negli stanziamenti di uno specifico capitolo di spesa. Gli enti soggetti al patto di stabilità dovranno anche certificare che l’importo del credito verrà corrisposto alla banca o all’istituto finanziario entro una data certa. Maggiori informazioni presso le sedi CNA.
 

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