Incentivi per acquistare rimorchi e semirimorchi

Andrea CapobassoAutotrasportatori

Con la pubblicazione del decreto legge, citato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, il Governo ha introdotto una serie di incentivi che dovrebbero stimolare la ripresa dei consumi di prodotti e/o servizi di competenza di alcuni settori economici presenti nel nostro paese.
Tali incentivi sono utilizzabili sia da parte di privati cittadini sia da soggetti esercenti attività economiche e la loro fruizione, oltre che dal decreto legge 40, sarà regolamentato da appositi decreti attuativi di competenza dei vari Ministeri interessati (in primis il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze. Gli incentivi che riguardano in modo particolare le piccole e medie imprese sono i seguenti:

8 milioni di euro, per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi.

Il contributo spetta per un ammontare pari a 1.500 euro per l’acquisto di un nuovo rimorchio, con dispositivo Abs, a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all’allegato II della Direttiva. Quadri 2007/46/Ce e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata (Abs). Se il nuovo rimorchio oltre al dispositivo Abs sarà dotato anche di sistema di controllo elettronico della stabilità il contributo sarà pari a 2.000 euro. Nel caso invece di acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria 04 di cui all’allegato II della Direttiva Quadri 2007/46/Ce , per radiazione di un vecchio semirimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo di frenata (Abs), il contributo sarà di 3.000 euro, se il nuovo semirimorchio sarà dotato di Abs oppure sarà di 4.000 euro, se oltre all’Abs sarà dotato anche di sistema di controllo elettronico della stabilità. Il venditore deve documentare che l’acquisto del nuovo rimorchio o semirimorchio è stato effettuato, dall’acquirente, in sostituzione di un altro, che, nel caso, deve essere anche radiato.

20 milioni di euro, per l’acquisto di macchine agricole e movimento terra.
Il contributo spetta per un ammontare pari al 10% del costo di listino se il concessionario o il venditore, a sua volta, praticherà uno sconto di pari misura (del 10%) sullo stesso valore.
Le macchine il cui acquisto godrebbe dell’agevolazione sarebbero le seguenti:

  • macchine agricole
  • macchine movimento terra
  • macchine operatrici a motore rispondenti alla categoria “FASE IIIA” di cui agli artt. 57 e 58 del dlgs 285 30/4/1992 e succ. modif. (attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse).

L’agevolazione è però vincolata al fatto che l’acquisto delle nuove macchine sia in sostituzione di macchine e attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31/12/1999 della stessa categoria di quelle nuove. Le nuove macchine non potranno essere di potenza superiore di oltre il 50% di quella delle macchine sostituite. Oltre a quanto detto sopra, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l’obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La certificazione dell’avvenuta demolizione dovrà essere fornita al venditore che dovrà trasmettere la stessa all’ente erogatore del contributo (a pena di decadenza dal contributo stesso). Per i beni rottamati non iscritti in pubblici registri farà fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, che ne attesti la demolizione. Il venditore deve documentare che l’acquisto della nuova macchina è stato effettuato, dall’acquirente, in sostituzione di un altra, che, nel caso, deve essere anche demolita.

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