mud 2021

Modello di dichiarazione dei rifiuti – MUD 2021 – scadenza al 16 GIUGNO 2021

Andrea CapobassoLegislazione, Servizi

Modello di dichiarazione dei rifiuti – MUD 2021 – scadenza al 16 GIUGNO 2021. Il MUD 2021 comprende le istruzioni per la compilazione e la modulistica del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente (2020).

Scadenza
  • La data di presentazione del MUD quest’anno slitta al 16 giugno 2021.
Soggetti obbligati

soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (lavorazioni artigianali e industriali se diverse da urbani, recupero e smaltimento e produzione fanghi da potabilizzazione e trattamento acque, da abbattimento fumi e dalle fosse settiche e reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti
  • Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
Soggetti esonerati

sono esonerati dal MUD:

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 (cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali),
  • per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti dell’art. 184 comma 3 lett. c), d), e g): lavorazioni artigianali e industriali se diverse da urbani, recupero e smaltimento e produzione fanghi da potabilizzazione e trattamento acque, da abbattimento fumi e dalle fosse settiche e reti fognarie,
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti NON pericolosi dell’art. 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g); ossia attività agricole e agro-industriali, demolizione costruzione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie a prescindere dal numero dei dipendenti,
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa

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