Regolamento per LTE, grave rischio per gli Impiantisti. CNA prepara il ricorso

Andrea CapobassoInstallazione e impianti

 

Il Decreto 9 agosto 2013, n. 165, ed in vigore da febbraio 2014 disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile, i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione (LTE) e gli impianti per la ricezione televisiva domestica

Purtroppo nel Decreto (art. 4, comma 2) laddove parla degli interventi di mitigazione delle interferenze, definisce tali interventi come di “manutenzione ordinaria” e che pertanto, in quanto tali, non necessiterebbero né dell’intervento di una impresa abilitata, né della dichiarazione di conformità.

CNA Installazione Impianti dissente radicalmente da tale previsione in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del DM 37/08, l’ordinaria manutenzione è definita come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene….”, mentre l’installazione del filtro si configura di fatto come una vera e propria modifica dell’impianto stesso.
Al di là del fatto che l’installazione di un filtro:

  1. trasforma ed amplia la struttura dell’impianto,
  2. non può essere considerata un intervento atto a contenere il normale degrado di un impianto,
  3. né tantomeno un primo intervento atto a far fronte ad eventi accidentali, 

tale operazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti un intervento di manutenzione con il relativo rilascio della Dichiarazione di Conformità da parte di Installatori di cui al DM 37/08.
Ora la CNA Nazionale ha avviato le procedure per impugnare il Decreto di fronte al TAR per chiederne l’annullamento.
Al di là della dovuta informazione di cui sopra, la CNA chiede alle Imprese abilitate ai sensi della lett. b), comma 2, art. 1 del DM 37/08:

  1. di inviarci perizie e/o relazioni tecniche da parte del Responsabile Tecnico, che comprovino che l’installazione di un filtro LTE è da considerarsi quantomeno un intervento di manutenzione straordinaria, se non proprio di una modifica ed ampliamento dell’impianto;
  2. disponibilità di singole imprese, naturalmente in possesso di abilitazione lett. b), a partecipare al ricorso al TAR (i relativi costi saranno naturalmente a carico di CNA Nazionale). Le imprese che intendessero partecipare al ricorso dovranno compilare in ogni sua parte la delega con firma originale del legale rappresentante.

Sia le relazioni tecniche che le eventuali deleghe a partecipare al ricorso dovranno pervenire in originale entro e non oltre mercoledì 16 aprile p.v., presso la sede CNA più vicina. Sarà nostra cura girarle al Dr. Guido Pesaro, responsabile Nazionale della categoria, il tutto per fare sì che lo studio legale che sta seguendo il ricorso possa depositare il tutto entro martedì 22 aprile, termine ultimo per la presentazione del ricorso (60 gg. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

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