RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE – ANNO 2009

Luigi MeiLegislazione

L’INPS, con circolare n. 115 del 5 novembre 2009, fornisce le istruzioni operative per la determinazione – per l’anno 2009 – della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50% – sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” . L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009. Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).

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