Tintolavanderie – Da una proposta della CNA Frosinone arriva il Marchio di Garanzia della CCIAA

Andrea CapobassoTintolavanderie

A seguito di un intenso lavoro condotto dalla CNA di Frosinone, la CCIAA di Frosinone ha approvato il modello contrattuale previsto per le lavanderie, che nell’intenzione della CNA servirà a regolare il mercato del settore, migliorando i rapporti tra imprese e consumatori prevenendo le controversie che spesso insorgono a seguito dei servizi resi.



Davide Rossi – Responsabile Unione CNA Servizi alla Comunità
: “Si tratta di un traguardo di primaria importanza per la nostra Associazione, già anticipato alle tante imprese di Tintolavanderia intervenute nell’incontro tecnico organizzato domenica 27 febbraio, e che oggi vede ufficialmente la luce grazie all’impegno della Camera di Commercio e della Dott.ssa Elena Torroni, che insieme a noi ha lavorato per perfezionare la proposta e per rendere migliore il testo infine approvato. Ora si tratta di diffondere tale accordo presso le imprese, attività per la quale la CNA è ovviamente in prima linea al fine di proseguire nell’attività di servizio verso tale settore.
Dopo il successo dell’aggiornamento tecnico e professionale ha quindi prodotto i suoi frutti anche il nostro impegno su un altro argomento di estremo interesse per il settore. Ovvero contribuire a risolvere le controversie con i clienti nell’ottica della trasparenza e dell’equità delle regole.
Lavare e stirare i capi è un lavoro estremamente complesso e lo sanno bene le imprese che ogni giorno si misurano con crescenti difficoltà. In un mercato così difficile la controversia è sempre dietro l’angolo, ma grazie ad una serie di saggi accorgimenti, ora diventati regolamento, siamo sicuri che si riuscirà a portare maggiore sicurezza e tranquillità in tutto il settore. Speriamo che le imprese vogliano approfittare di tale occasione”
.

La CNA di Frosinone organizzerà a breve un incontro gratuito nel quale illustrare i contenuti del regolamento. Le imprese possono già contattare il Dr. Davide Rossi per ulteriori dettagli o per richiedere già il Marchio di Garanzia. Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it
 
Nello specifico, verrà concesso il “Marchio di Garanzia” alle imprese che aderiranno alle condizioni proposte dalla CCIAA, contenute in 8 articoli che dovranno essere esposti al pubblico nella Tintolavanderia, che al contempo sarà riconoscibile per l’esposizione del Marchio di garanzia. In tal modo il cliente riconoscerà la “qualità” specifica offerta dall’impresa, la quale ha scelto di aderire ad un regolamento molto severo e che impone ad entrambe le parti comportamenti certi su vari aspetti critici propri del rapporto commerciale e di servizio sottostante.

In sintesi solo alcuni dei punti rilevanti previsti dal contratto:

  • Facoltà del cliente chiedere che venga indicato sulla ricevuta il valore attribuito al capo e la data di acquisto. Obbligo del cliente dichiarare il valore del capo e la data di acquisto qualora questo superi gli € 500,00;
  • Se le indicazioni in etichetta sono assenti o in contrasto con l’esperienza della lavanderia ciò dovrà essere fatto presente al cliente, la quale inoltre non risponde dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte dell’etichetta stessa;
  • La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo della prestazione pari al 5%. Il cliente deve ritirare il capo entro il termine di dieci giorni successivi da quello indicato per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto ad una maggiorazione del prezzo del 5%;
  • La tintolavanderia è responsabile dei capi non ritirati sino a sei mesi. Trascorso tale termine, il capo si intende ceduto alla tintolavanderia a titolo gratuito;
  • La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi; per determinare l’importo del risarcimento deve farsi riferimento al valore del capo e al deprezzamento dovuto alla normale usura in base alla data di acquisto;
  • La tintolavanderia non è responsabile dei danni già presenti sul capo al momento della consegna. Il cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro. Le contestazioni sollevate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono essere confermate per iscritto nei dieci giorni successivi mediante raccomandata a.r. indirizzata alla tintolavanderia. Nello stesso termine e con le medesime modalità devono essere presentati reclami per vizi nell’esecuzione dell’opera che non si siano contestati al momento del ritiro;
  • Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una soluzione direttamente fra le parti, verranno deferite alla Camera di Commercio di Frosinone e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

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