Zone Franche Urbane. Il Governo si rimangia tutto … o quasi

Davide RossiLegislazione

A seguito della riscrittura, ad opera del “Decreto milleproroghe” (D.L. n. 194/09), delle precedenti disposizioni agevolative riguardanti tali zone (art. 1, c. 341, L. n. 296/06), vengono ridimensionate le aspettative che si erano ingenerate intorno all’istituto delle Zone franche urbane, tra le quali come noto rientra anche buona parte del centro di Sora. L’articolo 9 del decreto in esame introduce infatti,modifiche di rilievo al regime agevolativo approvato dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2009.  Il nuovo regime di aiuto ha infatti previsto l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano il riconoscimento di benefici fiscali per imposte dirette e Irap trasformando gli aiuti residui, da esenzioni in contributi, rimborsati direttamente dai comuni e accessibili tramite istanza. A fronte delle modifiche apportate, il contributo riconosciuto ai soggetti beneficiari, è parametrato:
  • all’imposta comunale sugli immobili dovuta, per i soli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche nelle zone franche urbane;
  • all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività.
Tali contributi saranno erogati dai Comuni, nel cui territorio ricadono le zone franche urbane, a seguito di istanza da produrre, da parte dei soggetti aventi diritto, a decorrere dal 1 marzo 2010;

Per meglio comprendere le modifiche apportate alla disciplina si riassume il contenuto delle agevolazioni previste in origine dalla Finanziaria per il 2008:

  • esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività ed un’esenzione parziale decrescente per i periodi successivi fino al quattordicesimo (comma abrogato);
  • esenzione dall’IRAP per i primi 5 periodi di imposta fino a concorrenza di euro 300.000 annui del valore della produzione netta (comma abrogato);
  • esenzione dall’ICI dal 2008 a 2012 sugli immobili utilizzati per lo svolgimento della nuova attività nella zona franca urbana (comma modificato);
  • esonero totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni per i primi 5 anni e parziale per gli anni successivi fino al quattordicesimo (comma modificato).
Si evidenzia che qualora si rendesse necessaria una nuova autorizzazione da parte della Commissione Europea, lo Stato Italiano dovrà produrre nuova istanza ed attendere la relativa autorizzazione.
Ne consegue che i tempi di attivazione del regime di aiuto potranno subire ulteriori slittamenti

Condividi