Calendario divieti mezzi pesanti anno 2016
Il calendario per l’anno 2016 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t e dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose prevede:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 26 marzo;
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;
m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 9 luglio;
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 16 luglio;
o) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 23 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
q) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 agosto;
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 20 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 27 agosto;
z) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
bb) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Si evidenzia che, rispetto alle direttive per l’anno 2015, in particolare:
- è stato posticipato alle ore 09,00 o alle ore 14,00 l’inizio del divieto nelle domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e in alcune delle giornate festive;
- sono modificate le direttive relative ai veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) del DM, prevedendo l’estensione temporale dell’autorizzazione alla circolazione in deroga anche sulla base della tipologia di trasporto da autorizzare;
- diviene definitiva la deroga, introdotta a titolo sperimentale nel 2015, al divieto di circolazione per i veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (combinato ferroviario e marittimo);
- è prevista la deroga per il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1 CdS, effettuato per comprovate necessità di servizio, con i veicoli e i complessi di veicoli militari e delle forze di polizia, anche se circolano scarichi, prevedendo che di ogni trasporto sia data informazione alla Prefettura-UTG nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale
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