Congedo di maternità anche per i lavoratori autonomi

Andrea CapobassoLegislazione

Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha  adottato una normativa che aumenta la protezione sociale dei lavoratori autonomi e dei loro partner, inserendo per la prima volta il diritto al congedo di maternità. La nuova direttiva sui lavoratori autonomi, infatti, abroga e sostituisce una legge precedente, migliorando la protezione sociale dei diritti di milioni di donne sul mercato del lavoro e rafforzando l’imprenditorialità femminile. Nello specifico la direttiva prevede:
  1. 1) Che le lavoratrici autonome, le mogli o le partner di lavoratori autonomi, così come le vedove di lavoratori dell’agricoltura, possano beneficiare di un congedo di maternità che consenta loro un’interruzione dall’attività per almeno 14 settimane.
    2) Che i coniugi o i partner dei lavoratori autonomi, così come le vedove dei lavoratori dell’agricoltura, abbiano diritto ad una assistenza sociale autonoma, se il lavoratore autonomo beneficia di un sistema di assistenza sociale. Secondo la normativa in vigore nella maggior parte degli Stati membri, queste persone fino ad oggi potevano godere solo del sistema di assistenza sociale dei loro coniugi. Gli Stati membri possono decidere che questa assistenza sociale sia proporzionale alla loro partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contribuzione.
    3) Gli Stati membri possono decidere se il congedo di maternità e l’assistenza sociale per i lavoratori autonomi, e i lori coniugi o conviventi siano garantite su base obbligatoria o volontaria.
    4) Se la durata dell’assenza per maternità per i lavoratori viene modificata nell’Unione Europea, la Commissione è invitata a sottoporre un rapporto entro sei anni dall’entrata in vigore della direttiva al fine di valutare se anche il congedo di maternità per i lavoratori autonomi e i loro coniugi debba essere modificato.
    5) Gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la nuova direttiva e trasformarla in legge nazionale; in caso di particolari difficoltà gli stati potranno beneficiare di un ulteriore periodo di due anni per portare a termine tale procedura.

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