Dal 1° dicembre 2012 arriva l’Iva per cassa

Andrea CapobassoLegislazione

A partire dal prossimo 1° dicembre sarà possibile optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa. Le impresa e i lavoratori autonomi non saranno più costretti in futuro ad anticipare il versamento dell’Iva anche nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. L’Iva, in buona sostanza, diverrà esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo. Per le imprese, il riconoscimento a un diritto sacrosanto, già peraltro previsto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

A prevederlo, un nuovo importante provvedimento varato poche settimane fa dal Governo (decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/10/2012, che dà attuazione alle disposizioni dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012). La possibilità di optare per il regime di Iva per cassa si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nel regime d’impresa, arte o professione. All’opzione per l’Iva per cassa si accompagna lo spostamento della detrazione dell’Iva sugli acquisti al momento del pagamento del relativo corrispettivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
 
L’Iva sulle fatture emesse dovrà essere pagata solo se effettivamente incassata o al più tardi entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. L’Iva sulle fatture ricevute dai fornitori potrà essere detratta solo dopo aver pagato la relativa fattura o al più tardi entro un anno dall’operazione.
 
Trattandosi di un’opzione, servirà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definirne le modalità di esercizio.
 
In ogni caso il provvedimento esclude dall’opzione: le operazioni soggette a regimi speciali Iva, le operazioni nei confronti dei consumatori finali, le operazioni in reverse charge e quelle nei confronti degli enti pubblici.
Le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione soggetta a liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con la L. 07/08/2012 n. 134”. 

 

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