In vigore le nuove norme comunitarie sulla prestazione energetica nell’edilizia

Andrea CapobassoCostruzioni

Pubblicata sulla GUUE L 153/13 del 18 giugno 2010 la nuova direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, in vigore dal 9 luglio 2010 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione).

In sintesi le disposizioni della direttiva 2010/31/UE riguardano:

  • le metodologie per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
  • i requisiti minimi di prestazione energetica per:
  1. unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  2. edifici esistenti,
  3. elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
  4.  impianti tecnici quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

Secondo la nuova direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché:

  • entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
  • a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Secondo l’art. 2, un “edificio a energia quasi zero” è un “edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. In quest’ottica, per “prestazione energetica di un edificio” deve intendersi la “quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione”. Tra le definizioni contenute nell’art. 2, da segnalare quella di “ristrutturazione importante” di un edificio (vedi § 1, punto 10).
Al fine, gli Stati dell’UE devono elaborare dei Piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (tali Piani possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia). Gli Stati dell’UE, quindi, sulla base delle nuove disposizioni devono istituire un nuovo sistema di certificazione energetica degli edifici.

Il certificato di prestazione energetica – che avrà una validità massima di 10 anni – dovrà essere rilasciato (ex art. 12 della nuova direttiva):

  • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
  • per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico.

Dopo cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2  verrà ridotta a 250 m2 . Non vi sarà però l’obbligo di rilasciare un nuovo certificato ove sia già disponibile un certificato valido rilasciato conformemente alla precedente direttiva 2002/91/CE, come modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, comunque verrà abrogata dal 1° febbraio 2012.. Nel caso di un edificio di nuova costruzione o comunque quando esso venga venduto o locato, il certificato di prestazione energetica dovrà essere messo a disposizione del potenziale acquirente o nuovo locatario e poi consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

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