Aumento dell’ IVA al 21%, chiarimenti delle Agenzia dell’Entrate
Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:
- nella circolare è stato indicato che i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile potranno regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo.
- i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale potranno correggere le fatture emesse entro il mese di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo.
La circolare, inoltre, chiarisce che «nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento. In questo caso l’aumento dell’Iva non si applica agli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 21%. Allo stesso modo, se entro il 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, questa sconta l’aliquota del 20% anche se il bene e’ stato consegnato o il servizio e’ stato pagato successivamente a tale data».
Le imprese associate possono richiedere la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate alla CNA di Frosinone (documentazione@cnafrosinone.it)
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