Casse Edili: possibilità di dilazione di pagamento sino a 12 mesi degli obblighi di versamento

Andrea CapobassoCostruzioni

 

Il Comitato della Bilateralità al fine di agevolare le imprese del settore nell’assolvimento degli obblighi di versamento nei confronti delle Cassa edili ha concesso la possibilità di rateizzare per un periodo massimo di 12 mesi il debito dalle stesse maturato a titolo di contributi e di accantonamenti. La delibera n. 1/2012 in commento sostituisce per le rateizzazioni richieste fino al 31 dicembre 2013 quanto in precedenza definito al punto 7) della delibera n. 4/2005  che ammetteva la possibilità di richiedere la rateizzazione per un periodo massimo di 6 mesi.

 

Trascorso il termine del 31 dicembre 2013 sarà interamente ripristinata la disciplina della delibera n. 4/2005 derogata relativamente al punto 7). 
 
La delibera n. 1/2012 delinea la procedura di richiesta di rateizzazione così sintetizzabile:
 
  • inoltro della richiesta di rateizzazione alla Cassa edile di competenza;
  • attestazione da parte della Cassa edile entro 3 giorni della richiesta di rateizzazione del debito maturato dall’impresa al momento della presentazione dell’istanza e definizione di un piano di ammortamento di durata non superiore a 12 mesi;
  • definizione di un accordo sindacale con le RSU o RSA o in mancanza con le organizzazione sindacale territoriali firmatarie entro 20 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 giorni per le aziende fino a 20 dipendenti.
Inoltre, la CNCE (Commissione nazionale casse edili) con circolare n. 21/2012 ha comunicato di avere aggiornato, a seguito della variazione del tasso ufficiale di riferimento (TUR), l’indice di calcolo degli interessi di mora dovuti dalle imprese edili per i versamenti effettuati in ritardo.  Pertanto, con decorrenza 11 luglio 2012 gli interessi di mora (pari al 50% del tasso INPS) dovuti alle Casse edili per l’ammontare scaduto e non versato sono calcolati, in ragion d’anno, applicando il tasso pari al 3,25% (50%  del 6,25% – tasso INPS per le omissioni contributive).
 

 

Condividi