Liberalizzata l’apertura di negozi, attività commerciali e pubblici esercizi

Andrea CapobassoLegislazione

Il Consiglio dei ministri del 19 marzo ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento della direttiva servizi n. 123 del 12.12.2006 relativa ai servizi sul mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, con le correzioni e i suggerimenti del Parlamento e delle Regioni. Il decreto legislativo abolisce tutti i regimi autorizzatori non giustificati da motivi imperativi di interesse generale sostituendoli con la Dia (dichiarazione di inizio attività) da presentare allo Sportello Unico o in assenza alla Camera di commercio.

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  • Bar e i ristoranti che hanno una clientela predefinita (circoli privati, club, autogrill, strutture presso porti e stazioni ferroviarie) possono iniziare l’attività con la semplice presentazione della Dia, fatti salvi i requisiti di onorabilità del titolare. I pubblici esercizi che non hanno una clientela predefinita sottostanno ancora al regime autorizzatorio se pur attenuato dal silenzio-assenso nel termine di 60 giorni. I sindaci, una volta aboliti i parametri economici, potranno non rilasciare l’autorizzazione solo per salvaguardare le zone di pregio artistico, storico e architettonico, e quando c’è il rischio che ulteriori flussi di clienti peggiorino l’ordine pubblico e le condizioni di vita dei residenti, ledendone il diritto alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
  • Stampa quotidiana e periodica (Edicole) eliminazione del potere di contingentamento da parte dei comuni basato su parametri quali la densità della popolazione, la tipologia urbanistica della singola zona, l’entità delle vendite dei giornali. In altre parole, per aprire un’edicola non ci vorrà più l’autorizzazione, ma basterà la Dia. L’unica opposizione che i comuni potranno sollevare sarà l’esigenza di tutelare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
  • Ambulanti (commercio al dettaglio su aree pubbliche) potranno esercitare l’attività anche sotto forma di società di capitali (sri, sapa, spa) e di cooperativa; dovranno richiedere l’autorizzazione al comune che potrà negarla solo per motivi correlati a fattori di sostenibilità ambientale e sociale;
  • Rappresentante di commercio, il cui accesso ai sensi della legge 204/85 prevedeva un esame e l’iscrizione al ruolo tenuto dalla Camera di commercio, è stata liberalizzata;
  • Via libera anche per le attività di acconciatore, estetista e tinto-lavanderie;
  • Semplificazioni sono previste per le attività turistico-ricettive;
  • Abolito il ruolo dei mediatori (agente di affari in mediazione) e degli agenti immobiliari. Prossimamente coloro che volessero svolgere l’attività di rappresentanti, mediatori e agenti immobiliari potranno accedervi senza sostenere alcun esame e soprattutto senza dimostrare alcuna preparazione specifica.
 

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