Obbligo della licenza per la vendita di prodotti alcolici

Andrea CapobassoAlimentare

Chiunque commercializzi o usi prodotti contenenti alcool è tenuto ad osservare il T.U.A. 504/95 ed il D. Lgs. 26/2007, che prevedono tra l’altro per tali soggetti l’obbligo di un’apposita Licenza Fiscale, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane.  Le attività interessate al commercio degli spiriti sono ad esempio: rivendite alimentari, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, acconciatori, estetiste, ma anche erboristerie, tabaccherie, supermercati, ipermercati, alberghi.

L’obbligo riguarda quindi da vicino molte categorie di imprese Artigiane, ovvero tutte quelle attività nelle quali anche solo per quantità minime, vengono utilizzati o venduti prodotti a base di alcool. Chiunque risulti non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 504/95 (possesso di licenza per la vendita di bevande alcoliche) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 1.549,37. (art. 50, commi 1 e 3, del medesimo decreto)

La domanda deve essere corredata di:

  • Marca da bollo valore corrente;
  • Copia di un documento d’identità;
  • Dichiarazione sostitutiva di un atto notorio per assenza di condanne per fabbricazione clandestina di alcool;
  • Copia certificato attribuzione Partita IVA aggiornato;
  • Copia dell’autorizzazione comunale o della dichiarazione di inizio attività.

Non è necessario il rinnovo annuale della licenza.

Si invitano quindi tutti gli operatori coinvolti dalla normativa a verificare se tale licenza sia stata già richiesta e rilasciata e, in caso contrario, a procedere per non incorrere nelle sanzioni.

La CNA di Frosinone assiste gratuitamente le proprie imprese associate nella compilazione della modulistica e nella presentazione della stessa presso l’Ufficio Dogane di Frosinone.

Per informazioni:
Dr. Davide Rossi
Tel. 0776/831952
E-mail: rossi@cnafrosinone.it

Condividi