Possibile richiedere on-line il rimborso dell’IVA pagata in altri Paesi

Andrea CapobassoLegislazione

Attraverso i canali Entratel e Fiscoline, accessibile direttamente dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, è possibile richiedere il rimborso dell’IVA pagata in altri Paesi UE. Sarà sufficiente compilare l’istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza telematica ed eseguiti i dovuti controlli, provvederà ad inoltrare la domanda allo Stato nel quale sono stati effettuati gli acquisti. Qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi cause ostative (il contribuente non ha svolto un’attività ai fini Iva, il contribuente ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione, il contribuente si è avvalso del regime dei contribuenti minimi) emetterà un provvedimento di rigetto entro quindici giorni notificandolo al richiedente (che potrà impugnarlo).

Qualora non sussistano cause ostative sarà controllata l’istanza come indicato nell’allegato B al provvedimento dello scorso 1 aprile:
· I codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
· Il periodo del rimborso non deve essere maggiore a un anno solare e non deve essere inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o inizio attività;
· I requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
· L’importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
· In una o più fatture, che il pro rata provvisorio (la percentuale di detrazione) sia valido;
· L’ammontare detraibile dell’IVA indicato nella domanda non sia diverso da quello che risulta dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Nel caso si presenti la necessità di dover modificare l’istanza di rimborso successivamente all’inoltro occorrerà presentare un’istanza correttiva. Una volta inviata la richiesta allo Stato membro, questi provvederà all’erogazione del rimborso entro otto mesi dalla ricezione dell’istanza. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.

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